Il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. art. 5, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, attuativo della dir. 2001/77/CE) è stato qualificato come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I – 8 gennaio 2010, n. 2 – Il termine di legge per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è principio fondamentale per le Regioni
06.04.2010