L’art. 9 comma 2° della legge 7 febbraio 1990, n. 19 va interpretato nel senso che l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della condanna penale del dipendente incolpato. Tale termine complessivo si ricava dalla somma del termine di 180 giorni imposto per l’inizio del procedimento disciplinare e quello di “successivi” 90 giorni imposto per la sua conclusione. I due termini in discussione obbediscono ad esigenze diverse: l’inizio ed il compimento del procedimento disciplinare. Ciò non esclude, tuttavia, che si tratti di termini interdipendenti o in rapporto di correlazione. Con ciascuno di essi è data una precisa garanzia all’incolpato. Per effetto del primo, è stabilito il tempo entro il quale l’impiegato può attendersi la contestazione degli addebiti e dopo il quale egli può ritenersi al riparo da interventi disciplinari. Per effetto del secondo, è fissato il tempo oltre il quale non è possibile la sanzione della destituzione. Le diverse esigenze non pongono però i tempi dati all’Amministrazione in rapporto antitetico ed, anzi, la loro considerazione unitaria è giustificata anche dalla “consistenza” delle operazioni che, prima e durante il procedimento, devono essere compiute dall’una e dall’altra parte.
Procedimento disciplinare Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – Sent. n. 1
14.01.2004
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – Sentenza 14 gennaio 2004 n. 1