Consiglio di Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2004 n. 6.
Con questa decisione l’Adunanza Plenaria conferma l’orientamento pacificamente seguito da tutte le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in base al quale, dall’entrata in vigore dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, viene utilizzato per dichiarare la perenzione, sia ultrabiennale che ultradecennale, il procedimento mediante decreto di un consigliere delegato, secondo i rispettivi procedimenti. Essa ammette altresì la possibilità di proporre opposizione a tale decreto decisorio, ritenendo implicitamente che tale disposizione sia estensibile al giudizio di appello. La Plenaria, infatti, non ritiene condivisibile l’orientamento che esclude l’ammissibilità, nel giudizio d’appello, del procedimento per decreto nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 26 (nuovo testo), basato sulla constatazione che, a differenza di altri casi nei quali la norma espressamente prevede (art. 3 e 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205) che le nuove disposizioni si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato, l’art. 26, ultimo comma, tace accuratamente sulla possibilità che la speciale procedura trovi applicazione innanzi al Consiglio di Stato. Il supremo consesso, infatti, ritiene che la questione non possa essere affrontata esaminando isolatamente l’ultimo comma dell’art. 26 nuovo testo, ma debba procedere da una lettura complessiva ed unitaria dell’intero art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Esso, difatti, dal punto di vista strutturale, individua il giudice competente ad adottare decisioni semplificate al suo primo comma, prima parte, in cui menziona sia il TAR sia il Consiglio di Stato. Le ulteriori disposizioni contenute nella seconda parte del primo comma e nei commi da 4 a 7 attengono esclusivamente alle modalità di decisione con le due tipologie di decisioni in forma semplificata: la sentenza succintamente motivata e il procedimento con decreto presidenziale. In tale contesto interpretativo, non vi era, pertanto, nessuna necessità che l’ultimo comma dell’art. 26 della legge TAR (nuovo testo) specificasse che le disposizioni in esso contenute si applicano anche davanti al Consiglio di Stato.