Sull’equipollenza e l’assorbimento tra titoli di studioConsiglio di Stato, Ad. Plen., n. 1

01.04.2005

L’Adunanza plenaria affronta il tema dell’equipollenza e dell’assorbimento dei titoli di studio con specifico riferimento alla possibilità di ritenere assorbito nella laurea in lingue e letterature straniere il diploma di traduttore ed interprete e, quindi, la possibilità per i soggetti in possesso di questa laurea di partecipare ai concorsi pubblici nel profilo professionale di traduttore interprete. Particolarmente interessante appare il presupposto da cui muovono i giudici di Palazzo Spada per il quale un titolo di studio s’intende che ne “assorba” un altro soltanto quando il primo non possa essere conseguito se non previa acquisizione del secondo ovvero previo superamento di tutti gli esami o le prove che del secondo avrebbero consentito il conseguimento. Verificato che questo rapporto tra il diploma di traduttore ed interprete e la laurea in lingue e letterature straniere non sussisteva all’epoca del bando del concorso controverso, né sussiste nell’ordinamento universitario ad oggi vigente l’Adunanza Plenaria conclude nel senso che il legislatore che ha delineato l’ordinamento dei profili professionali sottoposti al suo giudizio, considera tali titoli come ben differenti, dei quali quello superiore non “assorbe”, né tanto meno è equivalente o comparabile, a quello inferiore.

a cura di Laura Lamberti