Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – Segnalazione AS409 Disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (Decreto legge n. 73/07).

27.09.2007

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con una segnalazione inviata al Governo ed al Parlamento ha formulato alcuni rilievi su diversi elementi di criticità rilevati nella disciplina delineata dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73.
Con tale disposizione, il Governo, in vista della completa apertura del mercato della vendita di energia elettrica anche ai clienti domestici, avvenuta il 1° luglio 2007, aveva emanato alcune misure volte a dare attuazione alle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia.
Più precisamente, in attesa dell’approvazione del ddl AS 691 recante Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE, l’intervento normativo detta alcuni importanti principi in materia di separazione tra le attività in concessione ovvero di gestione di infrastrutture e le altre attività, di accesso ai dati relativi ai consumi dei clienti finali, nonché di fornitura ai clienti finali e relativi meccanismi di tutela
L’AGCM, pur valutando positivamente l’intervento normativo, rileva, tuttavia, come alcuni aspetti della disciplina presentino aspetti critici in relazione alla configurazione degli assetti di mercato previsti per l’erogazione del servizio di maggior tutela che rischiano di limitare lo sviluppo della completa apertura del settore dell’energia elettrica senza sicuri vantaggi per gli utenti.
Oggetto dell’attenzione dell’Autorità sono le previsioni relative all’obbligo di approvvigionamento per il tramite dell’Acquirente Unico (articolo 1, co.2) e quelle relative al mantenimento di una regolazione dei prezzi nell’ambito del servizio di maggior tutela (articolo 1, co.3).
Con riferimento alla disciplina dettata per il servizio di maggior tutela, destinato alla clientela ex vincolata che non esercita il diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore di energia, l’articolo 1, co. 2 del decreto legge dispone che l’approvvigionamento dell’energia continuerà ad essere svolto dal precedente distributore il quale, a sua volta, continuerà, come in precedenza, ad acquistarla obbligatoriamente dall’Acquirente Unico (AU).
Ad avviso dell’Autorità, la previsione di un intermediario obbligato come l’Acquirente Unico comporta una distorsione dei meccanismi di mercato nella misura in cui, limitando la libertà di approvvigionamento dei distributori/venditori, ostacola il perseguimento dell’efficienza individuale, rendendo di fatto uniformi le condizioni di acquisto per tutti i fornitori di energia ai clienti finali.
Più in generale, l’AGCM ha rilevato come in seguito all’avvenuta completa apertura del mercato della vendita di energia elettrica, i compiti e le attribuzioni (essenzialmente la garanzia dell’approvvigionamento per i clienti vincolati e il mantenimento di un prezzo unico su tutto il territorio nazionale) che il decreto legislativo 79/99 aveva attribuito all’AU nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, non risultano più attuali.
In tale linea di ragionamento, l’AGCM, rilevato che il mantenimento della figura dell’AU nel nuovo contesto si traduceva in un costo di intermediazione non proporzionato rispetto ai benefici attesi, aveva auspicato che in sede di conversione in legge – successivamente avvenuta ad opera della legge 3 agosto 2007, n. 125 senza recepire le indicazioni dell’AGCM – fosse esplicitamente previsto che, «dopo una prima e determinata fase iniziale di avvio della liberalizzazione, l’obbligo di approvvigionamento per il mercato tutelato attraverso l’Acquirente Unico doveva essere rimosso», in modo tale da consentirgli di impegnarsi «nei propri acquisti di energia a termine non oltre un orizzonte temporale chiaramente individuato».
Con riferimento alla disciplina dettata dall’articolo 1, co.3 del d.l. in ordine al regime di maggiore tutela per i clienti ex vincolati, l’AGCM ha manifestato perplessità sulla previsione in base alla quale è attribuita all’Autorità di settore – l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) – il compito di indicare le condizioni standard di erogazione del servizio e definire, transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti finali che le imprese di distribuzione o di vendita devono comprendere tra le proprie offerte commerciali (articolo 1, comma 3).
Ad avviso dell’AGCM, se pure può comprendersi che «una tutela estesa anche al livello dei prezzi risponde alle esigenze di mantenimento di un certo livello di garanzia per il consumatore fino al completamento del processo di liberalizzazione», deve tuttavia evidenziarsi «il significativo impatto della determinazione dei prezzi sul libero confronto competitivo degli operatori».
Nella segnalazione si rileva, infatti, che «la definizione di condizioni economiche per la fornitura di energia ai clienti rientranti nell’ambito della maggior tutela, così come l’obbligo di inserire i prezzi di riferimento in tutte le offerte di vendita, orientano il meccanismo di formazione dei prezzi di tutti gli operatori, anche di quelli che servono il mercato libero, limitandone quindi l’effettiva autonomia».
In tale linea di ragionamento, l’Autorità, richiamando «i rischi di fallimento insiti in una determinazione autoritativa dei prezzi» aveva auspicato la limitazione degli interventi normativi in funzione di tutela alla sola disciplina degli «aspetti inerenti la qualità del servizio e la garanzia della fornitura, anche attraverso l’individuazione di un fornitore di ultima istanza..)», mentre la definizione dei prezzi doveva essere «mantenuta unicamente per la fascia sociale, ossia per i clienti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico», lasciando al mercato il compito di garantire la “ragionevolezza” dei prezzi finali.
Per quanto specificamente riguardava l’obbligo dell’inserimento dei prezzi di riferimento tra le offerte commerciali, l’Autorità aveva anche espresso l’auspicio – anch’esso disatteso in sede di conversione in legge – che la previsione fosse ulteriormente specificata con la definizione dell’arco temporale oltre il quale questa forma di intervento sui prezzi dovesse intendersi superata, in modo da fornire agli operatori «un segnale concreto circa la volontà del legislatore di eliminare i restanti vincoli al pieno esplicarsi delle dinamiche concorrenziali, con l’effetto di incentivarne l’entrata nel mercato della vendita al cliente finale» e «contribuire alla definizione di un assetto normativo idoneo a favorire il pieno esplicarsi delle dinamiche competitive nel nuovo mercato elettrico liberalizzato».
Il testo integrale della segnalazione dell’Autorità è disponibile nella sezione Segnalazioni del sito della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al seguente indirizzo: http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/fbd37caf950c2cf6c12564b3005194de/bce491fef2e8a178c1257322003ea66f?OpenDocument
Il testo della Legge 3 Agosto 2007, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (in GU n. 188 del 14 agosto 2007) è disponibile sul sito del Parlamento al seguente indirizzo: http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=leggigu&id=125&anno=07
a cura di Luigi Alla