Avviato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas il procedimento per la determinazione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATM) per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

10.04.2008

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha avviato il procedimento per la formazione dei provvedimenti in materia di individuazione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATM) per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.
L’intervento dell’Autorità per l’Energia trova il suo referente normativo nel comma 2 dell’articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Tale previsione prevede che i Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, debbano determinare, su proposta dell’Autorità e sentita la Conferenza unificata, gli Ambiti Territoriali Minimi (ATM) per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza.
Il comma 3 del medesimo articolo 46 bis, dispone, inoltre, che al fine di incentivare le operazioni di aggregazione, la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 159/07.
Tra i criteri sulla base dei quali dovranno essere individuati gli ATM per i bacini di utenza ottimale, l’Autorità richiama: a) l’efficienza e riduzione dei costi, tenendo in considerazione, nel limite di compatibilità con tali criteri, le scelte associative già previste; b) le caratteristiche tecniche delle reti in modo da tenere conto dell’integrazione funzionale esistente tra i gasdotti locali.
Inoltre, l’Autorità per l’Energia prevede che gli ambiti rilevanti ai fini tariffari, ovvero i vincoli di ricavo riconosciuti dal sistema tariffario, che saranno identificati in esito al procedimento previsto dalla Deliberazione n. 225/07 (Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di distribuzione di gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481), dovranno risultare coerenti con gli ambiti territoriali così individuati.
Infine, l’Autorità stabilisce che, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 225/07, vengano individuati criteri per favorire «l’unicità dell’operatore» che esercisce il servizio di distribuzione nell’ambito territoriale, in coerenza con le indicazioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e della legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Il testo del documento può essere reperito sul sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas al seguente indirizzo: http://www.autorita.energia.it/docs/08/009-08arg.htm
a cura di Luigi Alla