La Commissione europea ha formulato un parere motivato contro l’Italia per violazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici nell’affidamento del servizio di gestione delle acque e delle acque reflue.

10.04.2008

La vicenda cui si riferisce il parere motivato riguarda l’aggiudicazione di contratti pubblici conclusi nel quadro di «strutture di cooperazione tra comuni» che le autorità nazionali hanno affidato al di fuori delle procedure previste dalla disciplina prevista per gli appalti pubblici, sul presupposto della riconduzione degli affidamenti in questione alla eccezione in-house.
L’affidamento controverso riguarda i servizi di gestione delle acque e delle acque reflue da parte dell’ente pubblico “Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Marche Centro Ancona”. Il consorzio di comuni della Regione Marche, cui è affidata la gestione coordinata dei servizi di gestione delle acque e delle acque reflue nel territorio dei comuni partecipanti ha, infatti, affidato la gestione di tali servizi, ad una società per azioni di proprietà pubblica i cui azionisti sono i medesimi comuni facenti parte dell’ATO 2.
Ad avviso della Commissione, nel caso di specie non sono ritenute sussistenti le condizioni delineate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia per l’applicazione dell’eccezione in-house. L’Esecutivo comunitario rileva in primo luogo, come i poteri conferiti ad ogni comune in quanto proprietario di minoranza siano insufficienti per l’esercizio del «controllo analogo». Inoltre, la Commissione esclude che gli azionisti della società pubblica possano esercitare un «controllo congiunto» attraverso l’ATO 2, dal momento che la società affidataria dei servizi di gestione delle acque e delle acque reflue svolge anche una serie di attività, diverse dai servizi di gestione dell’acqua, non rientranti nel campo di competenze dell’ATO 2. Infine, nel parere motivato si rileva che il consiglio di amministrazione della società pubblica conserva una «notevole autonomia di gestione» nonostante i poteri supplementari conferiti all’assemblea degli azionisti dal suo statuto, elementi questi che precludono la possibilità di configurare l’affidamento controverso come un legittimo ricorso all’in house providing.
Maggiori informazioni sulla procedura di infrazione possono essere reperite al seguente indirizzo internet http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm
a cura di Luigi Alla