Corte di Giustizia, sentenza 9 ottobre 2008, in tema di mercato interno dell’energia elettrica, art. 20 direttiva 2003/54/CE, sistemi di trasmissione e distribuzione, accesso dei terzi (causa C- 239/07 Governo lituano, Julius Sabatauskas e altri).
La sentenza in esame viene deliberata in seguito a domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine all’interpretazione dell’art. 20 della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento possono essere attuate solo in un mercato completamente aperto che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitore e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno operativo e competitivo sono connessi alle questioni di accesso alla rete, tariffazione e ai differenti gradi di apertura al mercato tra i vari Stati membri. Affinché la concorrenza funzioni occorre che l’accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli. Gli Stati membri, ai sensi dell’art. 3 della direttiva, provvedono affinché tutti i clienti civili usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti.
Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’art. 20 della suddetta direttiva debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono emanare una regolamentazione nella quale sia previsto, da un lato, che qualsiasi terzo possa scegliere discrezionalmente il tipo di rete, sia esso di trasmissione o distribuzione, al quale desidera accedere o collegare, dall’altro, che il gestore della rete è tenuto a consentirgli di accedere o collegarsi alla sua rete nei limiti in cui quest’ultima disponga della capacità necessaria.
La Corte pone in rilievo il diverso significato attribuito ai termini “accesso” e “connessione” utilizzati dalla direttiva: il primo è collegato all’approvvigionamento elettrico, inclusi la qualità, la regolarità e i costi del servizio e afferma che l’accesso alla rete, secondo la direttiva, deve essere fornito senza discriminazioni e in modo trasparente; il secondo viene utilizzato in un contesto di tipo tecnico e riguarda il collegamento fisico alla rete. Così l’art. 5 prevede che gli Stati membri provvedano affinché siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti. Poiché questi due termini compaiono con accezioni diverse, l’art. 20 della direttiva precisa gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l’accesso alle reti e non in merito alla connessione ad esse e non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi. Infine, spetta al giudice nazionale verificare che l’attuazione e l’applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.