Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2009, in causa C-427/07 – La normativa comunitaria prevede la valutazione di impatto ambientale su importanti progetti e precisi obblighi di informazione alla Commissione

26.07.2009

Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2009, in tema di inadempimento di uno Stato, valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti, (causa C-427/07 Commissione europea c/ Irlanda).

La Corte di Giustizia dichiara che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 e dell’art. 6 della direttiva 2003/35, in quanto, in primo luogo, ha omesso di adottare, in relazione alla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5-10 di tale direttiva modificata.
In secondo luogo, lo Stato membro ha omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 1 e 3-7, e 4, punti 1-6, della direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, e, in ogni caso, omettendo di notificarle alla Commissione.
Per quanto riguarda la prima eccezione, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità volto a specificare i tipi di progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o a fissare criteri e/o soglie limite da adottare, sebbene il detto margine trovi i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione.
E’ da ricordare che, anche se nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE spetta alla Commissione provare l’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione, spetta altresì agli Stati membri, a norma dell’art. 10 CE, agevolarla nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso.
Nella fattispecie in esame, l’art. 6 della direttiva 2003/35 impone agli Stati membri un obbligo di informazione, chiara e precisa, alla Commissione. Esse devono indicare senza ambiguità quali siano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli dalla direttiva. In mancanza di siffatte informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se lo Stato membro abbia effettivamente e completamente attuato la direttiva. L’inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro, che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso, può giustificare di per sé l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE per far dichiarare l’inadempimento stesso.
Peraltro, anche se l’attuazione di una direttiva può essere garantita da norme di diritto interno già vigenti, gli Stati membri non sono in tal caso dispensati dall’obbligo formale di informare la Commissione dell’esistenza di tali norme affinché quest’ultima possa essere in grado di valutare la loro conformità alla direttiva. Nel caso di specie, dal momento che la normativa già in vigore veniva considerata idonea a garantire, da sola, l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/35 relative all’accesso alla giustizia in materia ambientale, l’Irlanda avrebbe dovuto portare a conoscenza della Commissione le disposizioni legislative o regolamentari di cui trattasi, ancor più che la giurisprudenza dei giudici nazionali aveva constatato l’attuazione della direttiva; in questo modo avrebbe permesso ad essa di verificare se tale Stato membro avesse effettivamente dato attuazione alla direttiva 2003/35 attraverso la sola applicazione del diritto nazionale esistente prima dell’entrata in vigore di quest’ultima ed assicurando il controllo ad esso incombente in base al Trattato.

a cura di Ileana Boccuzzi