Commento alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)

22.05.2002

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) prevede una serie di disposizioni rilevanti in tema d’ambiente. Ovviamente non si tratta di un disegno organico, bensì di un gruppo di previsioni spezzettate su vari argomenti, non prive – nel complesso – di un certo interesse.

Un primo gruppo di disposizioni riguarda il finanziamento di interventi classificabili come di risanamento ambientale.

Tra questi si può annoverare la norma di cui all’art. 9, c. 6 che estende le, ben note, agevolazioni fiscali, già previste per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27/12/1997 n. 449, agli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, che hanno come finalità la difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico. Per conoscere le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel comma in esame occorre attendere l’emanazione del relativo decreto ministeriale di attuazione. Qualche dubbio, tuttavia, può insorgere circa l’efficacia, in concreto, di una misura in astratto sicuramente positiva, ma che corre il rischio di restare poco applicata ove si consideri che i soggetti privati (che dovrebbero essere i destinatari principali delle disposizioni di agevolazione fiscale) potrebbero risultare assai meno interessati ad interventi di salvaguardia dei boschi rispetto a quanto avvenuto in materia di recupero edilizio.

Nella stessa direzione l’art. 25 della legge prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di due Fondi, rispettivamente: il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori ed il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni.

Al riguardo va sottolineato che, mentre per il primo è esattamente definito l’ammontare dello stanziamento (che sembra – relativamente – non trascurabile), nel secondo caso non figura alcun dato contabile.

D’altro canto merita menzione la circostanza che entrambi i Fondi sono incardinati presso il Ministero dell’Interno e non presso il Ministero dell’Ambiente. Il che potrebbe far presumere che gli interventi di finanziamento siano maggiormente orientati verso obiettivi di sviluppo socio economico, piuttosto che di salvaguardia ambientale. A meno di non pensare che – finalmente – sia concretamente applicata la, tanto auspicata, integrazione delle politiche di settore.

Sembra degno di nota, comunque, che una quota non inferiore all’85% della disponibilità del Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni sia destinato ai comuni con popolazione non superiore ai 40.000 abitanti situati nelle regioni meridionali ed in quelle maggiormente depresse.

Nello stesso solco vanno segnalate le disposizioni di cui all’art. 52, c. 59 (concernente l’attribuzione di fondi – in questo caso, proporzionalmente, più limitati – per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del basso adriatico) ed all’art. 56 (che consente un finanziamento, distribuito nel triennio 2002-2004, in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per interventi urgenti contro il fenomeno dell’erosione delle coste del tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano).

Un secondo nucleo di disposizioni attiene a misure ed incentivi a favore del consumo di prodotti ‘riciclati’.

Nello specifico si può annoverare la norma (di cui all’art. 52, c. 14) che impone alle amministrazioni pubbliche di riservare, negli acquisti di pneumatici di ricambio per le flotte di autovetture ed autoveicoli commerciali in dotazione, una quota di pneumatici ricostruiti pari ad almeno il 20% del totale. Inoltre merita di essere menzionata, nello medesimo ambito, la modifica al decreto Ronchi apportata dall’art. 52, comma 56 che impone alle regioni di adottare le disposizioni occorrenti affinchè gli uffici pubblici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di alcune tipologie di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno stesso. Le metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato, nonché lo stesso elenco dei manufatti e beni soggetti a tale disposizione, saranno stabilite da apposito decreto ministeriale di attuazione. Può osservarsi che se da una parte appare ridotta la percentuale del fabbisogno annuale che la pubblica amministrazione deve riservare all’acquisto di prodotti derivanti dalla tecnica del riciclaggio (dal 40 al 30%), dall’altra risulta in realtà notevolmente incentivato l’utilizzo di tali beni o manufatti, attraverso l’ampliamento delle tipologie di prodotti (non più solo la carta) ed una più puntuale individuazione dei soggetti destinatari della norma in oggetto (non più semplicemente < < gli uffici pubblici> > , bensì < < gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi> > ).

Una segnalazione a sé, data anche la risonanza emotiva che la vicenda ha suscitato nell’opinione pubblica, merita la riassegnazione della somma, derivante dall’accordo transattivo sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e la Montedison, allo stato di previsione del medesimo Ministero. Naturalmente l’attesa e l’auspicio è che le somme siano effettivamente ed esclusivamente destinate ad opere di risanamento della zona di Porto Marghera.

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, l’art. 109 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001) ha previsto una serie di misure ed interventi con finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, tramite l’istituzione di apposito fondo.

La finanziaria 2002 innanzitutto aggiunge una lettera m-bis) al secondo comma dell’art. 109 predetto, inserendo, tra le misure cui sono prioritariamente destinate le risorse del fondo, l’elaborazione e l’attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale.

Con la sostituzione del comma 3, inoltre, viene dettata una disciplina molto più dettagliata delle modalità di gestione del fondo.

Nella legge finanziaria figurano anche una serie di disposizioni ‘minori’ di carattere eterogeneo, che riguardano: le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi (art. 13); l’assegnazione di fondi al comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori (art. 15); la rideterminazione delle sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (art. 27); la rottamazione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate (art. 50); l’adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti produzione di vetro artistico di Murano (art. 52, cc. 12 e 13); l’allargamento e l’inasprimento delle sanzioni in materia di divieto di fumo nei luoghi pubblici (art. 52, c. 20).

di Cosimo Tallarino


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