Con la sent. n. 407/2002, la Corte costituzionale viene a fornire una prima chiave interpretativa sulla definizione della materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, che l’art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione, come modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La Corte costruisce la tutela dell’ambiente come valore costituzionalmente protetto e non come materia in senso stretto o tecnico, riservando di conseguenza allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale e riconoscendo, al contempo, una competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
La tutela dell’ambiente si ‘smaterializza’ e le Regioni recuperano una competenza (apparentemente) perduta. Osservazioni a prima lettura a Corte costituzionale, 10-26 luglio 2002, n. 407
02.11.2002