L’ ordinanza n.2329/02 del Consiglio di Stato si segnala in ragione della possibilità, da essa ammessa, riconosciuta ai Comuni di istituire procedimenti atipici di V.I.A. nel silenzio della legge. Il principio affermato appare inidoneo a salvaguardare l’ interesse ambientale, necessariamente unitario e, in ogni caso, imprescindibile da una disciplina di rango legislativo, cui tale procedura è preordinata.
La diritta V.I.A. era smarrita’ Osservazioni a margine dell’ordinanza 4 giugno 2002, n. 2329 del Consiglio di Stato
26.03.2003