Elettrodotto quale pubblico servizio: sulla disattivazione la giurisdizione è del TARTRIBUNALE AOSTA – Ordinanza 29 giugno 2001, n. 8076

29.06.2001

TRIBUNALE AOSTA – Ordinanza 29 giugno 2001, n. 8076

La rimozione di un elettrodotto inquinante, anche se gestito da privati, deve sempre essere chiesta al TAR, in quanto azione che incide su un’attività’ di pubblico servizio – quella di fornitura dell’energia elettrica. La causa rientra tra “le controversie in materia di servizi pubblici” riservate dall’articolo 33 del D.lgs 80/1998 alla giurisdizione amministrativa, e ciò’ in maniera oggettiva, a nulla valendo il fatto che proprietario dell’impianto sia una società’ privata piuttosto che pubblica.

Marco De Giorgi