CORTE COSTITUZIONALE – 19 ottobre 2001 n.335 (illegittimità costituzionale di alcuni articoli di leggi regionali in materia di smaltimento rifiuti)
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt.29 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 14 giugno 1996 n.22 e 16, comma 4, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 novembre 1988 n.65, in relazione all’art. 120 della Costituzione, limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extra regionale diversi da quelli urbani non pericolosi”. Questa sentenza precisa l’ambito di applicazione del cd. “principio di autosufficienza” nello smaltimento dei rifiuti.