ElettrosmogTAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 8 novembre 2001 n. 1392

08.11.2001

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 8 novembre 2001 n. 1392 (le antenne radio per telefonia cellulare non sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria; nei loro confronti sono pertanto applicabili i limiti di altezza previsti per le costruzioni). Il Comune può legittimamente “tagliare” le antenne più lunghe di quanto prescritto dal regolamento locale per l’altezza delle costruzioni. È questo il principio espresso dalla recente ordinanza in materia di elettrosmog pronunciata dal TAR di Lecce, che ha rigettato il ricorso proposto da una società di telefonia contro il diniego dell’ufficio tecnico del Comune di Ostuni all’installazione di un’antenna radio base per telefonia mobile alta 24 metri, contro il limite dei 4 previsto dalle norme edilizie locali. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale amministrativo regionale ha sottolineato come gli impianti per la telefonia cellulare, e dunque le relative antenne, non possano essere considerate infrastrutture tecnologiche rientranti in opere di “urbanizzazione primaria” e considerate (come queste ultime) insensibili alle limitazioni di carattere urbanistico-edilizio. Di conseguenza il Comune può intervenire modificando quanto stabilito dalla compagnia di telefonia in applicazione delle norme urbanistico-edilizie locali. Sul potere dei Comuni di regolamentare con disposizioni di carattere urbanistico-edilizio l’installazione degli impianti di diffusione si è recentemente e favorevolmente espresso anche il TAR di Catania, che in un’ordinanza del 24 ottobre (n. 2007) ha ricordato come tale potere sia ora espressamente previsto dall’articolo 8, comma 5 della nuova legge nazionale sull’elettrosmog (la legge 22 febbraio 2001, n. 36, in vigore dallo scorso marzo).

a cura di Emanuela Gallo