TAR Puglia, ord. 6 novembre 2002
Con ordinanza 6 novembre 2002 la prima sezione del T.A.R. Puglia ha deciso la disapplicazione della disposizione legislativa regionale sulla caccia e ha sospeso il calendario venatorio regionale nella parte in cui veniva consentita la caccia a specie protette oltre la data del 31 gennaio 2003.
Il calendario venatorio per la stagione 2002/2003, approvato con delibera della Giunta regionale della Puglia 3 luglio 2002 n.864 era stato impugnato dalla Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, quale associazione legittimata con Decreto Ministeriale ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349 dell’8 luglio 1986. Infatti, con legge regionale 21 maggio 2002 n.7, la Regione Puglia aveva stabilito, all’art.38, una modifica del periodo di caccia consentito per determinate specie di avifauna, estendendo il giorno di chiusura previsto a livello nazionale dal 31 gennaio 2003 al 27 febbraio 2003.
Secondo l’elaborazione del Tribunale Amministrativo, ben può la Regione intervenire, modificando, quanto previsto dalla legge nazionale in materia di caccia (nel caso in esame, legge 11 febbraio 1992 n.157) rientrando questo nella sua competenza costituzionalmente riconosciuta dal nuovo testo dell’art. 117 Cost, esito dell’emendamento introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3. Le previsioni regionali, tuttavia, non possono derogare in maniera restrittiva ai principi stabiliti a livello comunitario (e veicolati dalla normativa nazionale) qualora questo comporti una vanificazione o comunque compromettere gli scopi delle disposizioni in questi ultimi contenute. Nel caso di specie, la modifica in senso estensivo del calendario venatorio regionale, si pone in netto contrasto con la disciplina di cui all’art 7 comma 4 della direttiva 408/79 CE che impone agli Stati membri di evitare la caccia alle specie avifaunicole durante il periodo della nidificazione e riproduzione.
Sulla base di queste considerazioni, il TAR Puglia con l’ordinanza in esame ha stabilito la disapplicazione della legge regionale constrastante con la disciplina comunitaria (e con quella nazionale, di attuazione) e, di conseguenza, ha dichiarato l’illegittimità’ del calendario venatorio regionale predisponendo la sospensione dei nuovi limiti, in favore di quelli più restrittivi vigenti a livello nazionale, secondo i quali la caccia deve essere interrotta l’ultimo giorno del mese di gennaio 2003.