T.a.r. Puglia, 10 gennaio 2003, ord. n.38
La Regione Puglia era la “grande assente”, insieme al Veneto, nei ricorsi di incostituzionalita’ nei mesi scorsi sollevati da ben sette Regioni nei confronti del Decreto Legislativo n.198/2002. Ricordiamo, infatti che a norma degli artt. 3 e 4 di tale Decreto l’installazione degli impianti qualificati come “infrastrutture strategiche “(e tra questi anche le antenne di tefonia mobile e gli impianti radio) segue in via esclusiva la procedura disciplinata dal Decreto medesimo e, in particolare, puo’ essere disposta” in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento”. In altre parole, la nuova normativa si e’ sovrapposta per molti versi in maniera inconciliabile alla disciplina contenuta nella legge-quadro, n.36/2001 derogando in maniera consistente in particolare alle competenze degli enti locali in tema di installazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.
La mancata promozione del ricorso di incostituzionalita’ entro i termini di legge (14 novembre u.s.) da parte della Regione Puglia aveva sollevato non poche contestazioni di Comuni, Associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori.
Effettivamente, soprattutto in considerazione che la giurisprudenza del Tar Puglia si e’ sempre pronunciata a favore delle piu’ ampie competenze degli enti locali (in questo a volte anche ponendosi come “voce contraria” nell’ambito dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa anche del Consiglio di Stato), aveva destato non poche perplessita’ la mancata adesione ai ricorsi di incostituzionalita’ della Regione Puglia.
Ora, con l’ordinanza n.38 del 10 gennaio 2003 il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Lecce, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, rimediando alla intempestivita’ della Giunta Regionale.
E’ infatti opinione del Tribunale Amministrativo che le norme contenute nel D.lgs. n.198/2002 “azzerano ogni discrezionalita’ locale sulla installazione territoriale di stazioni radio base per la telefonia cellulare” In particolare, proprio le diposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del Decreto hanno reso “un guscio vuoto il provvedimento autorizzatorio edilizio di spettanza dell’Autorita’ comunale e (…) hanno pregiudicato e falcidiato le competenze legislative ed amministrative costituzionalmente protette (ancor piu’ a seguito della riforma in senso federalista della Carta Costituzionale operata con legge costituzionale n.3/2001) delle Regioni e degli enti locali in materia di legislazione e pianificazione urbanistica e governo del territorio”.