Consiglio di Stato, 14 febbraio 2003, n. 816
Il Consiglio di Stato si pone in antitesi con precedenti pronunce giurisprudenziali.
Per quanto attiene la nozione di ambiente, infatti, il Giudice amministrativo dichiara che non e? condivisibile la tesi che ricomprende nel concetto di ?ambiente?, ?tutti gli atti che comportino trasformazioni del territorio?. Infatti, in parte divergendo da precedenti assunti della Corte Costituzionale (sentenza 26 luglio 2002 n.407) e dei Tribunali Amministrativi di primo grado (tra le altre Tar Marche, sentenza 22 febbraio n.184 e Tar Veneto, sez. III, sentenza 28 ottobre 2002 n.6118), il Consiglio di Stato ritiene che ambiente da una parte ed urbanistica ed edilizia dall?altra costituiscano due discipline separate e non confondibili, tanto e? vero che l?una appartiene alla legislazione eslusiva dello Stato mentre l?altra ricade nelle materie di legislazione concorrente.
Per quanto attiene al diritto di accesso delle associazioni ambientaliste, anche in questo caso Palazzo Spada si contrappone a recenti decisioni (cfr. Tar Lazio, sezione III ter, 15 gennaio 2003 n.126) e dichaira che non puo? essere accolta l?istanza di accesso ad atti amministrativi attinenti a concessioni edilizie promossa da una associazione ambientalista qualora la stessa non specifichi l?incidenza concreta di tale atto amministrativo sui valori giuridici ambientali dalla stessa tutelati.