Ammissibile il referendum per l’abrogazione della servitu’ di elettrodottoCorte Costituzionale, 30 gennaio 2003, n.43 e 44

30.01.2003

Mediante l’esercizio del referendum sulla servitu? coattiva da elettrodotto, si chiedera? ai cittadini se desiderino o meno che venga eleminato l?obbligo di far passare le condutture elettriche, aeree e sotterranee sui propri terreni, cosi? come previsto attualmente dal combinato disposto degli artt. 119 del Regio Decreto n.1775/1933 (?ogni proprietario e? tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l?autorizzazione dall?autorita? competente?) e 1056 c.c. (?ogni proprietario e? tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformtia? alle leggi in materia?).
La Corte ha infatti ritenuto che la formulazione del referendum abbai superato indenne i due ostacoli costituzionalmente previsti per l?esercizio di tale istituto, ovvero sia: la non violazione dei limiti di cui all?art. 75 comma 2 della Costituzione (?non e? ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali?) e la valenza non istitutiva di una nuova disciplina diversa da quella vigente (in Italia e? ammesso solo il referendum abrogativo, ?totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge?).
In base ad argomentazioni analoghe, ma a contrario, con sentenza n.43/2003, la Corte Costituzionale ha invece bocciato la richiesta di referendum sulla esclusione del combustibile derivato da rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali e sull?abrogazione degli incentivi finanziari per l?incenerimento dei rifiuti.
Infatti, secondo l?opinione della Corte, la formulazione di tale referendum travalica i limiti segnati dall?art. 75 sul carattere necessariamente abrogativo delal richiesta referendaria.
Di fatti, attraverso la soppressione di specifiche espressioni, il comitato promotore del referendum si pone nell?ottica propositiva ed innovativa della disciplina attualmente vigente. In concreto, secondo la Corte, il quesito referendario mirerebbe a disciplinare in modo diverso dall?attuale le modalita? di utilizzo del combustibile da rifiuti, trasferendo dal legislatore al minsitero dell’industria la potesta? regolamentare in materia. Infine, il quesito appare ambiguo e contraddittorio e non consente agli elettori di esprimere una scelta consapevole, risultando di fatto difficile verificare in modo certo la portata e le conseguenze dell?eventuale positiva conclusione dell?iniziativa referendaria.

 

a cura di Emanuela Gallo