Sulla composizione del Tribunale Regionale delle Acque PubblicheTribunale Regionale delle Acque Pubbliche, 8 marzo 2003, n.4

08.03.2003

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, 8 marzo 2003, n. 4

Il Tribunale regionale delle acque Pubbliche è costituito da una sezione della Corte d?Appello e decide in composizione di tre magistrati.

La sentenza del 17 luglio 2002 n.353 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l?illegittimità della composizione dei Tribunali delle acque laddove prevedano in fase di decisione la partecipazione di un membro non togato, funzionario del genio civile, ha creato una sorta di vuoto normativo che con il trascorrere del tempo rischia di compromettere il regolare funzionamento dell?attività giurisdizionale di tali organi. Come si ricorderà (cfr. archivio – 26 novembre 2002, Abolizione del Tribunale Superiore e dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche), anche alla luce di questa decisione a novembre u.s. si era quasi alla decisione di abolire in via definitiva questa struttura giurisdizionale, abolizione poi rientrata in fase di conversione in legge del relativo decreto-legge. La situazione al momento è in attesa di una risoluzione da parte del legislatore, il quale, con atto normativo ad hoc, intervenga a chiarire, ed in parte ridisciplinare, la materia. Nel frattempo, si segnala la decisione del Tribunale Regionale 8 marzo 2003, n.4 che nel tentativo di dare una impostazione, almeno provvisoriamente valida, proponendo la sostituzione del membro c.s. ?laico? con altro magistrato.
Tale risoluzione, tuttavia, accoglie solo in parte i dettati della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, dal momento che, con l?eliminazione del membro c.d. laico il tribunale delle acque viene privato di quelle competenze specifiche e definite essenziali per l?esercizio di quegli apprezzamenti  tecnici che caratterizzato le controversie affidate ai tali organi giurisdizionali.


a cura di Emanuela Gallo