Corte Costituzionale, 5 giugno 2003, ord. n. 200
Con l?ordinanza n. 200 del 2003 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di un articolo della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), che stabilisce sanzioni amministrative per la violazione dei limiti di emissione di campi elettromagnetici, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nel testo antecedente alla riforma del Titolo V, dal Tribunale di Siena.
La decisione sembra ?preparare il terreno? ad alcune pronunce che la Corte dovrà rendere nei prossimi mesi, di fronte all?impugnazione da parte statale di numerose leggi regionali che hanno dettato norme di tutela in materia di inquinamento elettromagnetico.
La Corte, in particolare, approfitta della carente valutazione del quadro normativo e costituzionale in tema di elettrosmog, compiuta dal giudice rimettente, che non tiene conto nemmeno dell?entrata in vigore della l. cost. n. 3/2001, per fissarne il contenuto essenziale.
In questo senso, la Corte menziona le funzioni trasferite o delegate alle Regioni, in materia di tutela dell?ambiente e della salute, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833, e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; poi, in riferimento al vecchio Titolo V della Costituzione, ricorda di aver riconosciuto ?una competenza regionale, costituzionalmente garantita, in materia di protezione ambientale e di tutela dagli inquinamenti, per il collegamento funzionale che la salvaguardia dell?ambiente [aveva] con le materie che, nella elencazione dell?originario art. 117 della Costituzione, più direttamente riguardavano il territorio ed implicavano la preservazione della salubrità delle condizioni del suolo, dell?aria e dell?acqua a fronte dell?inquinamento?; infine, cita la l. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e il decreto ministeriale n. 381/1998, che fissa la disciplina transitoria per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione.