Sulla libertà di accesso all’informazione in materia di ambienteCorte di giustizia europea, Sez. VI, 26 giugno 2003, n. C-233/00

26.06.2003

La Corte di Giustizia ha condannato la Francia per violazione degli obblighi in materia di accesso all?informazione in materia ambientale. Più precisamente, il Giudice comunitario ha ravvisato che la Repubblica Francese:

– limitando l?obbligo di comunicazione di informazioni relative all’ambiente ai “documenti amministrativi”;
– prevedendo tra i motivi di rifiuto della comunicazione di simili informazioni, un motivo vertente sul fatto che la consultazione o la comunicazione del documento pregiudicherebbe “in generale, segreti protetti dalla legge”;
– non avendo previsto nella normativa nazionale alcuna disposizione secondo cui le informazioni relative all’ambiente fanno oggetto di una comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni riguardanti gli interessi indicati nell’art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente, i quali possono pertanto giustificare un rifiuto di comunicazione;
– non avendo previsto, nell’ipotesi di una decisione implicita di rigetto di una richiesta di informazioni relative all’ambiente che le autorità pubbliche sono tenute a fornire d’ufficio e, al più tardi, entro due mesi dalla richiesta iniziale, dei motivi di tale rigetto;

ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 1, 2 e 4, di tale Direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente.

a cura di Luigi Alla


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