L’inquinamento elettromagnetico dinanzi alla Corte 2Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, sent. n. 307

07.10.2003

La sentenza n. 307, d’altra parte, risolve numerosi ricorsi di legittimità costituzionale riguardanti leggi regionali (Marche, Campania, Puglia, Umbria), adottate successivamente all’entrata in vigore della legge quadro 22-2-2001, n. 36, che hanno valorizzato la posizione regionale in direzione della fissazione di limiti di maggiore cautela di quelli stabiliti a livello statale o che contengono comunque discipline normative fornite di relativa autonomia.
Dinanzi al quesito, davvero centrale, “se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori-soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più avvicinati per la loro adozione” (punto 7 del considerato in diritto), la Corte ha risposto, però, negativamente.
Secondo il giudice costituzionale, infatti, l’obiettivo della fissazione di tali valori non consiste “esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico”, nel qual caso potrebbe “essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato”, secondo quanto già sostenuto nelle sentenze n. 382/1999 e n. 407/2002, ma “risponde a una ratio più complessa e articolata” (v. punto 7 del considerato in diritto).
Accanto alla tutela della salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche, “si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione” (v. ancora punto 7 del considerato in diritto).
In questo modo la Corte identifica tali interessi, di matrice economica, con il “preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee”, previsto dalla l. n. 36/2001, mentre sembra non riconoscere un’analoga valenza di interesse nazionale al diritto alla salute, nonostante la chiara preferenza espressa dalla legge quadro n. 36/2001 a favore della sua tutela (v. art. 1, comma 1, lett. a)).
La conclusione è allora che “la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al Paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato” (v. sempre punto 7 del considerato in diritto).
Il tipo di bilanciamento tra tutela della salute e sviluppo degli impianti e delle reti (recte: sviluppo economico), che sembra capovolgere la pregressa giurisprudenza, pure ricordata dalla Corte e che  porta poi ad annullare le più innovative disposizioni regionali, non è tuttavia persuasivo, soprattutto perché, non concedendo nulla al principio di precauzione, non  riesce a sciogliere il nodo decisivo che un fenomeno come l’inquinamento elettromagnetico comporta e cioè quello di orientarsi definitivamente tra buona e cattiva scienza, in modo che la tutela della salute non venga mai sacrificata.
Soltanto incidentalmente (v. punto 24 del considerato in diritto), la Corte si riferisce all’adeguatezza in assoluto dei limiti di esposizione fissati dallo Stato a proteggere la salute; e questo sembra rappresentare il solo (debole) strumento concesso dalla Corte, per  giustificare l’adozione da parte regionale di misure di tutela più restrittive, posto che le Regioni potrebbero contestare l’inadeguatezza (parziale o totale) dei limiti fissati dallo Stato nel preservare il bene salute, derogando ad essi con valori-soglia più rigorosi (ma per ulteriori approfondimenti, anche guardando ai nuovi d.p.c.m. 8-7-2003, di attuazione della l. n. 36/2001, si rimanda a G. Grasso, Inquinamento elettromagnetico, in corso di pubblicazione nel II Volume di Aggiornamento del Digesto delle discipline pubblicistiche, Utet, Torino, 2004).

a cura di Giorgio Grasso