L’istanza di condono ambientale non è causa di sospensione del processo penaleCassazione Penale, sezione III, sentenza 16 luglio 2007, n. 28509

16.07.2007

Cassazione Penale, sezione III, sentenza 16 luglio 2007, n. 28509

Di per sé l’avvenuta presentazione di un’istanza di condono di manufatti edilizi realizzati in contrasto con vincoli paesaggistici ed idrogeologici ed all’interno di una fascia di 300 metri dalla battigia non produce l’effetto di sospendere un processo penale in corso, poiché tale eventualità non risulta espressamente prevista dalla legge 308/2004; né la sospensione del processo penale può ammettersi in virtù di un’interpretazione estensiva o analogica, o invocando l’applicazione di valori costituzionali sovraordinati.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Eugenio Falcone