La immissione occasionale di acque reflue industriali non convogliata in condotte non necessita di autorizzazioneCorte di Cassazione, sezione III Penale, 3 settembre 2007, n. 33787

03.09.2007

Corte di Cassazione, sezione III Penale, 3 settembre 2007, n. 33787

In applicazione del principio di prevenzione di natura ambientale e nella prospettiva di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso tutti gli scarichi di acque reflue industriali, laddove si captino acque reflue industriali in assenza della richiesta autorizzazione – anche se tale scarico abbia carattere non continuativo e sia discontinuo, purché tuttavia l’allaccio alla rete fognario abbia carattere di stabilità – si incorre nelle sanzioni all’uopo previste dal d.lgs. 152/1999 (attualmente trasfuso nel testo unico dell’ambiente di cui al d.lgs. 152/2006). indipendentemente se siano o meno stati superati i valori limite fissati nelle tabelle della normativa di settore. La immissione occasionale di acque reflue industriali che tuttavia non sia convogliata in condotte non è soggetta a preventiva autorizzazione in quanto estranea alla nozione di scarico.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Eugenio Falcone