Tar Puglia, Lecce, sez. I, 28 agosto 2007, n. 3111
E’ illegittima, per violazione dell’art 2 della legge n. 241/90 e dell’art 97 cost., la delibera con la quale il Consiglio dell’Amministrazione provinciale, nell’adottare un atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio di riferimento in materia di rifiuti, si determina a soprassedere in merito alla approvazione o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali, pericolosi e non (anche in ampliamento), in attesa della adozione di atti di futura programmazione del settore, in quanto non conclusiva del procedimento avviato ad istanza del privato che, anzi, subisce, per tal via, un ingiustificato arresto procedimentale.
* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale