La Soprintendenza non può sospendere discrezionalmente il decorso del termine per il riscontro di legittimità del nulla osta paesistico, salvo che vi siano effettive carenze documentaliConsiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2007, n. 1565

06.04.2007

Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2007, n. 1565

In materia di nulla osta paesistico, l’inclusione nel decreto il rilascio in sanatoria dell’autorizzazione prevista dall’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999 e, nel contempo, l’applicazione della misura sanzionatoria di cui al successivo art. 164 T.U. non si risolve in vizio di illegittimità dell’atto né giustifica l’arresto del procedimento di controllo dell’autorizzazione paesistica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, da concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell’ atto. In motivazione, il Consiglio di Stato precisa che la Soprintendenza non può sospendere per sua scelta discrezionale il decorso del termine assegnato per il riscontro di legittimità del nulla osta paesistico, mentre ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 solo effettive carenze documentali possono dare ingresso ad istruttoria con effetto interruttivo del termine per il controllo.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Antonio Leo Tarasco