E’ ragionevole, a determinate condizioni, la mancata estensione al reato edilizio dell’effetto estintivo del concorrente reato paesaggisticoCorte Costituzionale, 18 aprile 2007, ordinanza n. 144

18.04.2007

Corte Costituzionale, 18 aprile 2007, ordinanza n. 144

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Grosseto, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall’art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui non prevede l’estinzione anche del reato edilizio di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), già art. 20, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in caso di rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dalla autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna. Non è dunque irragionevole la mancata estensione al reato edilizio dell’effetto estintivo del concorrente reato paesaggistico. Per la giurisprudenza costante della Corte non è possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto (cfr. ex multis sentenza n. 149 del 2005). Nel caso di specie, tale estensione non è quindi possibile, trattandosi di fattispecie criminose analoghe, ma non identiche. La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanze n. 46 del 2001 e n. 327 del 2000) e la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cassazione, sezione V, 31 marzo 1999, n. 10514), hanno infatti avuto modo di chiarire che il reato edilizio previsto dall’articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed il reato paesaggistico previsto dall’art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, hanno oggetti giuridici diversi, in quanto il primo tutela un bene astratto consistente nel rispetto della complessiva disciplina amministrativa dell’uso del territorio, e il secondo tutela il paesaggio e l’ambiente e, quindi, beni materiali: la diversità degli oggetti “finali” protetti dai due reati giustifica quindi discipline sanzionatorie e fattispecie estintive differenziate. Il legislatore ha ritenuto pertanto necessario anticipare al massimo livello possibile la soglia di tutela degli interessi. In considerazione della straordinaria importanza della tutela “reale” dei beni paesaggistici ed ambientali, il legislatore ha deciso di incentivarla in varie forme: sia riconoscendo attenuanti speciali a favore di chi volontariamente ripari le conseguenze dannose dei reati previsti a tutela delle acque (articolo 140 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»), sia subordinando alla riduzione in pristino il beneficio della sospensione condizionale della pena nei reati collegati alla gestione del ciclo dei rifiuti (artt. 139, 255, 257 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006), sia, infine, riconoscendo, come nel caso in esame, valore prevalente al ripristino del bene paesaggistico rispetto alla stessa pretesa punitiva dello Stato. Nell’ ambito della repressione degli illeciti edilizi, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione delle opere abusivamente realizzate, rappresenta invece solo uno dei possibili esiti sanzionatori dell’illecito, essendo prevista, in alternativa ad essa, (art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001) la possibilità per il Comune di mantenere, a determinate condizioni, l’opera coattivamente acquisita.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Maria Cantarini