L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha espresso alcune considerazioni in ordine alle determinazioni assunte dal Commissario straordinario per l’emergenza ambientale nella Regione Lazio con le quali, da un lato, sono state definire le capacità di trattamento di rifiuti da riconoscere ad alcuni soggetti attivi nel mercato del recupero di rifiuti nella Regione e, dall’altro, si sarebbe proceduto ad affidare il servizio di recupero dei rifiuti solidi urbani in assenza di procedure competitive ad evidenza pubblica.
Ad avviso dell’AGCM, le determinazioni assunte non risultano del tutto coerenti con il quadro normativo disciplinante la materia ove si consideri che l’articolo 23, comma 1, lettera e), legge 31 luglio 2002, n. 179, recante “Disposizioni in materia ambientale” (modificando l’allora vigente articolo 21, Decreto Legislativo 5 luglio 1997, n. 22) aveva previsto che la privativa riconosciuta ai Comuni nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani non si applica alle attività di recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003. Tale disposizione è stata poi confermata dall’articolo 198, comma 1, Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale o TUA).
Il quadro delineato dal legislatore in materia di gestione dei rifiuti consente, dunque, di individuare chiaramente un regime differenziato, in cui, da un lato, vi è «la privativa comunale per le sole attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati» e, dall’altro, l’attività di recupero che deve essere invece «svolta in regime di libera concorrenza, fatte salve le necessarie autorizzazioni e controlli di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006».
La logica dell’esclusione dell’attività di recupero dalla privativa comunale risiede nel fatto che talora è possibile attribuire un valore economico positivo al rifiuto, atteso che lo stesso può essere recuperato e riutilizzato all’interno di un nuovo processo produttivo.
Nel delineato contesto di sostanziale liberalizzazione dell’attività di recupero dei rifiuti, l’AGCM sottolinea la «necessità di evitare, anche nell’ambito di una gestione commissariale per l’emergenza rifiuti, di introdurre previsioni suscettibili di determinare distorsioni nelle dinamiche concorrenziali tra gli operatori attivi nel recupero dei RSU e assimilati» e garantire che «sul mercato del recupero…affidato alla concorrenza [possano] liberamente operare tutti i soggetti dotati delle autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006».
In tale linea di linea di ragionamento, l’AGCM rileva l’opportunità che in attesa dell’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le autorità competenti si adoperino per «superare gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti dalle determinazioni commissariali in base alle quali non solo veniva individuato il numero di impianti di recupero presenti sul territorio, ma anche stabiliti i quantitativi di RSU da conferire agli impianti stessi». Infine, l’Autorità auspica altresì che «i principi concorrenziali siano tenuti in debita considerazione anche in occasione dell’elaborazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, in modo che lo stesso non risulti ingiustificatamente discriminatorio nei confronti di operatori interessati a operare nel mercato del recupero dei rifiuti».
Il testo della segnalazione dell’AGCM può essere reperita al seguente indirizzo internet: http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/fbd37caf950c2cf6c12564b3005194de/c3d8203bad8af720c12575f90053fbc3?OpenDocument