Riparto di giurisdizione

20.12.2002

Per l’individuazione del discrimine temporale rilevante per il riparto di giurisdizione tra giudice del lavoro, – cui appartengono le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di pubblico impiego successive al 30 giugno 1998 -, e giudice amministrativo, – cui sono devolute quelle anteriori, purché proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000-, è decisivo il dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze su cui si basa la pretesa (art. 45, 17° co., d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ora art. 69, 7° co., d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Riferimenti giurisprudenziali

Cass. Sez. Un., 7 novembre 2000, n. 1154, in Giust. civ. Mass. 2000, 2218;

Cass. Sez. Un., 24 febbraio 2000, n. 41, in Foro it. 2000, I, 1483;

Cass. Sez Un., 20 novembre 1999, n. 808, in Giust. civ. 2000, I, 709, con nota di APICELLA, ‘Approda ad una prima definizione il regime transitorio del trasferimento di giurisdizione sulle controversie di pubblico impiego’.

Tribunale di Locri 20 dicembre 2001

a cura di Andrea Pietropaoli