Riparto di giurisdizione

13.12.2002

Il sistema delineato nell’art. 63 del d. lgs. n. 165/01, anche alla luce dell’art. 2908 c.c., ha attribuito espressamente al G.O. il potere di adottare provvedimenti di ‘accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati’. Ciò permette di superare il divieto di cui all’art. 4 LAC ed il divieto di sostituzione della volontà dell’organo giurisdizionale a quello della P.A.

Spetterà alla giurisdizione dell’A.G.O. la questione in cui si rileva la legittimità di un provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare, il quale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, va considerato mero atto gestionale espressione del potere del datore di lavoro ed avente natura privatistica.

Proprio la natura privatistica dell’atto in questione fa si che i vizi in esso riscontrabili ad opera del G.O., siano i vizi propri che attengono alla patologia degli atti negoziali quali la nullità, l’annullabilità, la risolubilità e l’inesistenza; e comporterà parimenti l’esclusione dell’applicazione della legge n. 241/90, con specifico riferimento all’obbligo di motivazione ed all’obbligo di conclusione del procedimento entro un termine preciso.

Tribunale di Locri 13 dicembre 2001

a cura di Daniela Bolognino