Riparto di giurisdizione

30.03.2002

AR Friuli-Venezia Giulia, 26 gennaio 2002, n. 20

A seguito della riforma dell’art. 68 del d. lgs. n. 29/93, ad opera del d.lgs. n. 80/98 e dell’art. 18 del d. lgs. n. 387/98, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, compresi ‘il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali’ indipendentemente dalle condizioni soggettive riscontrabili in tali rapporti.

a cura di Daniela Bolognino