Riparto di giurisdizione

05.03.2002

Tribunale di Lucca, 5 marzo 2002, n. 210

L’art. 63 del d. lgs. n. 165/01, con riferimento al riparto di giurisdizione in materia di procedure concorsuali, va interpretato sistematicamente, alla luce dell’ art. 35, comma 1, 7; art. 38, comma 1, 28, comma 1, 2; del d. lgs.n. 165/01, art. 2, lett. c) l. n. 421/92, e dell’art. 97, comma 3, Cost.. Da tale interpretazione si evince che ‘il sostantivo ‘assunzione’ è utilizzato dal legislatore come equivalente di ‘assunzione all’impiego’, di ‘accesso all’impiego’, di ‘accesso al lavoro’ o di ‘accesso alla qualifica’; più precisamente, con riferimento alla dirigenza, si parla di ‘accesso alla dirigenza’ (art. 28, d. lgs. n. 165/01) che avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

Ne deriva che, nei concorsi interni per la dirigenza, il requisito del pregresso rapporto di lavoro altro non è che un ulteriore requisito tra quelli previsti dal bando e non un elemento per affermare la giurisdizione dell’A.G.O. con riferimento alle controversie insorte a seguito della progressione di carriera di un dipendente già assunto.

Il superamento di tale concorso comporta infatti l’accesso ad una nuova qualifica dirigenziale da cui derivano nuovi diritti ed obblighi nonché nuove responsabilità, comportando una vera e propria novazione del rapporto. Il contenzioso relativo a tale concorso interno spetterà dunque alla giurisdizione del G.A.

a cura di Daniela Bolognino