Tribunale di Catanzaro, 26 febbraio 2002.
La disposizione di cui all’art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001, con riferimento al regime transitorio, va interpretato alla luce dell’art. 5 c.p.c.. La norma in questione favorisce la perpetuatio iurisdictionis, evitando che il mutamento dello stato di fatto o di diritto che abbia comportato l’attribuzione della giurisdizione ad un “giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda” possa vanificare la garanzia del giudice naturale precostituito per legge.
Sicché, permarrà la giurisdizione del G.A. solo per le questioni anteriori al 30 giugno 1998 e proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.