Tribunale di Cosenza, ord. 25 febbraio 2002.
L’acquisizione dello status di dirigente delle amministrazioni statali, – la quale avviene a seguito di concorso ex art. 28 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165-, costituisce una fase distinta e separata da quella del conferimento dell’incarico dirigenziale, cui la p.a. perviene solo a seguito e per effetto del complesso procedimento deputato all’idenitificazione del soggetto rispondente ai criteri di cui all’art. 19 dello stesso decreto.
Non esiste un diritto soggettivo del dirigente all’assunzione delle funzioni proprie della sua qualifica, presupponendo l’assegnazione delle stesse una scelta discrezionale della P.A., che non è vincolata dagli atti relativi alla fase concorsuale.
L’eventuale verifica giurisdizionale del conferimento dell’incarico dirigenziale, – data l’assenza di una puntuale disciplina della procedura di selezione e la genericità dei criteri cui conformare l’esercizio del corrispondente potere–, è limitata al riscontro della adeguata estrinsecazione delle relative ragioni giustificative, essendo la rispondenza della scelta rispetto alla realizzazione interesse pubblico rimessa alla esclusiva valutazione della P.A..affidataria dell’interesse stesso.