Riparto di giurisdizione

11.03.2002

TAR Calabria Catanzaro, 11 marzo 2002, n. 567.

L’istituto della progressione verticale di cui all’art. 4 del CCNL per il personale del comparto delle regioni – Autonomie locali va limitato alle sole ipotesi in cui la professionalità richiesta per i posti vacanti non sia che acquisibile all’interno dell’Ente stesso. Non verificandosi tale ipotesi andrà tutelata, ad opera del G.A., la posizione di interesse legittimo di chi non ha potuto partecipare ad una selezione riservata al personale interno di un ente locale, ritenendo che dal combinato disposto dell’art. 97 Cost. e dell’art. 35, comma 1, lettera a) del d. lgs. N. 165/01 emerga una pretesa del cittadino affinché l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avvenga tramite procedure selettive “volte all’accertamento della professionalità richiesta e che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno”.

a cura di Daniela Bolognino