Sullo svolgimento di mansioni superiori

17.05.2002

La nullità dell’assegnazione del pubblico dipendente allo svolgimento di mansioni superiori, anche non proprie della qualifica immediatamente superiore, non esclude, ex art. 52, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 56, d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 25, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall’art. 15, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), il riconoscimento del relativo trattamento retributivo, comprensivo delle indennità che la contrattazione collettiva riconosce per l’esercizio di determinate funzioni.

Trib S Angelo dei Lombardi 17 05 2002

a cura di Andrea Pietropaoli