Il privato, a differenza della P.A., deve dimostrare l’esistenza del danno da alterazione delle bellezze naturali di luoghi sottoposti a tutela ambientaleCassazione civile, sez. III, 21 marzo 2008, n. 7695

21.03.2008

Cassazione civile, sez. III, 21 marzo 2008, n. 7695 Il danno da alterazione delle bellezze naturali di luoghi sottoposti a tutela ambientale è in re ipsa solo se lamentato dalla pubblica amministrazione. Il privato che lamenti di aver subito un danno nel godimento del proprio fondo, sottoposto a tutela, in virtù degli illeciti edilizi eseguiti su un fondo vicino, è tenuto a dimostrare l’esistenza e l’entità del danno.

a cura di Pietro Falletta