Il reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata è configurabile laddove ricorrano le condizioni previste dall’art. 51, comma terzo, del d.lgs. n. 22/1997Corte di Cassazione, sezione III Penale, 7 gennaio 2008, n. 203

07.01.2008

Corte di Cassazione, sezione III Penale, 7 gennaio 2008, n. 203

Configura il reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata – ai sensi dell’art. 51, comma terzo, del d.lgs. 22/1997, ora trasfuso nel Testo Unico dell’Ambiente approvato con d.lgs. 152/2006 – l’accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti su un’area. Al fine della configurabilità del reato, si richiede altresì che l’area sulla quale si accumulano i rifiuti sia ben delimitata, che i rifiuti presentino una certa eterogeneità, che l’abbandono non risulti provvisorio e che provochino degrado ai luoghi.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Pietro Falletta