T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 6 febbraio 2008, n. 580
La sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per disciplinare le limitazioni del traffico veicolare (ossia riduzione dell’inquinamento e conformazione della strada) esclude la necessità che l’ordinanza con cui il Sindaco dispone la limitazione del traffico veicolare debba essere suffragata dello specifico studio settoriale di cui al d.m. 413/97: il sindaco, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. b) del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992), può, in ogni caso, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, tanto più che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, ogni apprezzamento in merito alla capacità della rete stradale di assorbire il transito e la sosta di automezzi è rimessa all’ente proprietario della strada e, quindi, nella specie, al Comune.
* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale