Il decorso inutile del termine assegnato all’organo preposto alla tutela del vincolo ambientale per la formulazione del relativo parere comporta unicamente la possibilità per l’interessato di impugnare il silenzio-rifiuto, senza che possa configurarsi nella non tempestiva emissione del parere stesso l’ipotesi di silenzio-assenso
La non tempestiva emissione del parere da parte dell’organo preposto alla tutela del vincolo ambientale non configura un’ipotesi di silenzio-assensoT.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, sent. 02-07-2008, n. 1713
02.07.2008