Sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80/98.

11.04.2002

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80/98, (con riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione).

L’articolo in questione, nell’attribuire al G. O., in funzione di giudice del lavoro, le questioni relative al periodo successivo al 30 giugno 1998, prevede la proposizione, a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000, delle controversie anteriori a tale data di fronte al giudice amministrativo.

Il termine di decadenza previsto all’art. 45, comma 17 del d.lgs.  n. 80/98 effettua una compressione dei termini per la proposizione della domanda giudiziale  risultando lesivo del principio di uguaglianza e del diritto alla difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto introduce una “deroga alla disciplina della prescrizione che crea una ingiustificata sperequazione tra dipendenti pubblici e privati”. Infatti, mentre i lavoratori dipendenti del settore privato godono di tempi prescrizionali più lunghi, i dipendenti pubblici, trascorso il suddetto termine, vedono sfumare ogni possibilità di tutela.

Il più breve termine per la proposizione della domanda incide inoltre su posizioni giuridiche particolarmente garantite dalla Costituzione quali retribuzione e diritti fondamentali dei lavoratori (art. 36 cost.), senza trovare per altro alcun contro bilanciamento.

T A R Reggio Calabria 11 4 2002 n 231

a cura di Daniela Bolognino