Repressione della condotta sindacale: nozione e casistica

23.09.2002

L?art. 28 Stat. Lav. indica quali beni protetti (o interessi rilevanti protetti) l?esercizio della libertà e dell?attività sindacali e del diritto di sciopero, nonché di ogni altro diritto sindacale previsto dalla legge o dalle fonti collettive e sanziona ogni comportamento del datore di lavoro obiettivamente idoneo a lederli.  La condotta del datore di lavoro non può considerarsi illecita quando incide su un?ipotetica attività sindacale anarchica.

Non vi è mancata messa a disposizione a favore di un?organizzazione sindacale di un sito internet e di una specifica casella di posta elettronica e, quindi, non si concreta alcun impedimento o limitazione dell?attività e della libertà sindacali, qualora all?inizio si siano verificati ordinari problemi di malfunzionamento tecnico non imputabili al datore di lavoro, che aveva approntato – con comportamenti ispirati a correttezza e buona fede, sempre rilevanti nelle relazioni sindacali- una postazione telematica con il relativo personale tecnico.

Non integra la fattispecie delineata dal citato art. 28 Stat. Lav. l?ammissione alla trattativa sindacale da parte del datore di lavoro di soggetti pretesamente non aventi diritto, posto che deve negarsi un diritto di veto di un?organizzazione sindacale nei confronti di un?altra. L?ammissione alla trattativa di un soggetto sindacale eventualmente non legittimato amplia e non limita l?attività e la libertà sindacali.

Trib Terni 23 sett 2002 decreto n 300

a cura di Andrea Pietropaoli