All?art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/01, il legislatore individua il 30 giugno 1998 quale termine per l?attribuzione della giurisdizione al G. O., in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sorte successivamente al termine indicato. Tale termine va inteso quale termine di decadenza sostanziale, riferendosi dunque ?al momento in cui è sorto il diritto dedotto in giudizio ed in particolare al momento in cui si sono verificati i fatti materiali e le circostanze costitutive della domanda giudiziaria?.
Nel caso in esame va dunque rilevato un difetto di giurisdizione del G.O., in quanto il diritto dedotto in giudizio, pur se relativo al periodo intercorrente tra il 1986 e 1988, è divenuto esigibile solo a seguito dell?adozione del provvedimento disciplinare del 4 maggio 1995. Infatti il D.p.r. n. 3/57 all?art. 96 subordina il riconoscimento delle aspettative del lavoratore sottoposto a procedimento penale e disciplinare all?esito di quest?ultimo.
La questione dedotta in giudizio attiene ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998, sicchè andava proposta di fronte all?A.G.A. a pena di decadenza sostanziale entro tale data.