Concorsi interni

22.09.2002

Corte Costituzionale, 2002, n. 373

Dichiarata l?illegittimità costituzionale dell? art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 7/97 e  dell?art. 39 della legge della Regione Puglia n. 26/84, nella parte in cui riservano a concorso interno il 100% dei posti messi a concorso.

Il Tar Puglia, con l?ordinanza n.39, del 5 luglio 2001 solleva questione di illegittimità costituzionale dell? art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia n.7/97 e dell?art. 39 della legge della Regione Puglia n. 26/84, nella parte in cui riservano a concorso interno il 100% dei posti  disponibili.  (Con riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione).

L?art. 97 cost. infatti individua il concorso pubblico quale mezzo più idoneo per la selezione tecnica e naturale dei più capaci, in condizioni di imparzialità.

Solo esigenze particolari e non individuate nel caso in esame, possono giustificare  la previsione di un concorso interamente interno, altrimenti si avrebbe l?introduzione surrettizia del sistema delle carriere oramai superato, contravvenendo ai principi di buon andamento e ragionevolezza

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 373/2002 ritiene fondata la questione.

Il pubblico concorso è il metodo che offre le migliori garanzie per la selezione dei più meritevoli, anche riconoscendo la possibilità di una ammissione al concorso previa esistenza di determinati requisiti, fissati in base alla legge,  tra i quali è possibile annoverare anche il possesso di una precedente esperienza lavorativa nella P.A.

Nel ricordare che anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l?accesso ad  un nuovo posto di lavoro, la Consulta sottolinea che la riserva totale dei posti a concorso interno  deve essere giustificata in modo da escludere la lesione  del principio di buon andamento dell?amministrazione cui è correlata la garanzia del concorso pubblico.

a cura di Daniela Bolognino