La normativa statale che ha conferito alle Regioni le funzioni in tema di mercato del lavoro ha leso l’autonomia regionale

23.03.2001

Corte costituzionale 23 marzo 2001, n. 74

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalla Regione Lombardia avverso l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), l’articolo 7, commi 1, lettera b), 5 e 8, e gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro).

Con l’articolo 4, comma 1, D. lgs. 469 del 1997 il legislatore statale ha affidato alla legislazione regionale il compito di favorire l’integrazione tra le funzioni relative al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, delegate dallo Stato, e quelle in materia di formazione professionale, costituzionalmente spettanti alle Regioni ex articolo 117, comma 1, della Costituzione.
La direzione finalistica in tal modo impressa all’esercizio della potestà legislativa regionale, col coinvolgimento di competenze proprie, postula che sia conservata alle Regioni quella discrezionalità organizzativa che dev’essere ad esse riconosciuta nelle materie e per le funzioni di cui all’articolo 117, comma 1, della Costituzione. La ripartizione delle funzioni tra i vari organi delle Regioni e delle province autonome rientra, infatti, nella sfera dell’organizzazione interna, riservata agli statuti ed alle leggi regionali e provinciali, sicché non spetta alla fonte statale determinare anche, con una disposizione di dettaglio, l’organo della Regione cui le funzioni conferite sono affidate (giurisprudenza consolidata; v. infra). Questo principio trova applicazione sia in materie costituzionalmente riservate alle Regioni, sia quando il conferimento coinvolga insieme funzioni delegate e funzioni proprie e sia effettuato in vista della piena integrazione di entrambe. In questi casi, ferma la possibilità per lo Stato di delineare il modello organizzativo con disposizioni di principio, deve residuare alla Regione uno spazio di libera scelta in ordine alla disciplina dell’organizzazione.
Ed è proprio la compressione di tale spazio che vizia le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, lettere b) (che imponeva alla Regione la costituzione di una commissione permanente tripartita definendo puntualmente la composizione di tale organo), c) (che designava i componenti di un organismo istituzionale per l’integrazione fra le politiche del lavoro e formative) e d) (che stabiliva direttamente la natura giuridica e il regime patrimoniale e contabile della struttura cui affidare funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle politiche attive del lavoro).
La Corte costituzionale ha dichiarato, invece, non fondate le questioni sollevate con riferimento alle altre disposizioni del Decreto 469.

Giurisprudenza richiamata:
· sulla mancanza di rilievo, nei giudizi di legittimità costituzionale instaurati in via principale, di istituti come quelli dell’inammissibilità del ricorso per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato: Corte costituzionale, sentenze n. 382 del 1999, n. 224 del 1994, n. 49 del 1987, n. 36 del 1982, n. 50 del 1959, n. 44 del 1957
· sull’autonomia organizzativa regionale: Corte costituzionale, sentenze n. 461 del 1995, n. 356 del 1994, n. 355 del 1993, n. 461 del 1992, n. 407 del 1989
· sul conferimento di competenze amministrative direttamente agli enti locali: Corte costituzionale, sentenza n. 408 del 1998
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a cura di Giuseppe Conte