Posto che l’art. 6 CCNL Dirigenza comparto Sanità area dirigenza medica e sanitaria, che – in attuazione dell’art. 9 d.lgs. 30 marzo 2001, 165 (già art. 10 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80) – disciplina gli istituti di informazione, concertazione e consultazione sindacale, prevedendo l’attivazione della concertazione sui criteri generali inerenti l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali c.d. di struttura complessa, di cui al successivo art. 29, non costituisce condotta antisindacale il mancato espletamento della suddetta concertazione in caso di affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 15 septies, 2° co., d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. I relativi atti di nomina avuto riguardo alla specifica delimitazione dei loro effetti sostanziali e temporali non rientrano, infatti, nel novero di quelli per i quali è prevista la concertazione sindacale.
Repressione della condotta antisindacale: casistica
25.09.2002