L’esame di una domanda di autorizzazione paesistica non può fondarsi su affermazioni apoditticheT.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 12 marzo 2009, n. 623

12.03.2009

Sotto un profilo d’ordine generale (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria – 14/12/2001 n. 9), l’autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesistica deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale, e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto; in secondo luogo deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento col mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi

a cura di Pietro Falletta