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Le comunità montane non sono enti costituzionalmente necessari

06.07.2001

Corte costituzionale 6 luglio 2001, n. 229
http://www.cortecostituzionale.it/pron/rp_m/pr_01/pr_01_m/dec_h_01/01-0229.htm

La Regione Friuli – Venezia Giulia, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva di “ordinamento degli enti locali” riconosciutale dallo Statuto, può istituire e sopprimere enti locali. Soltanto le provincie e i comuni assurgono al ruolo di enti locali costituzionalmente necessari.

Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l’articolo 2 della Legge regionale del Friuli – Venezia Giulia 1° febbraio 2000, n. 86-ter (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna).

Le comunità montane rappresentano un caso speciale di “unioni di comuni”, create in vista della valorizzazione delle zone montane ed allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, funzioni proprie, funzioni conferite e funzioni comunali. Rientrano, quindi, nel novero degli “enti locali”, precisamente quali “altri enti locali” a norma degli articoli 118, commi 1 e 3, e 130, comma 1, della Costituzione, ma non assurgono al livello di enti costituzionalmente o statutariamente necessari, quali sono, secondo gli articoli 114 e 128 della Costituzione (e l’art. 59, c. 1, Stat. Friuli – Venezia Giulia), soltanto le provincie e i comuni.

In questa prospettiva, non può essere negato alla Regione Friuli – Venezia Giulia, nell’esercizio della sua potestà legislativa esclusiva di “ordinamento degli enti locali” riconosciuta dall’articolo 4, numero 1bis, dello Statuto speciale (introdotto dall’art. 5 L. cost. 2 del 1993), il potere di valutare l’esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, comprese fra questi l’istituzione e la soppressione di altri enti locali non necessari, quali sono per l’appunto le comunità montane.

Tanto la concreta istituzione quanto la soppressione delle comunità montane comportano però un’intromissione nell’originaria autonomia organizzativa e funzionale dei comuni interessati, autonomia che è garantita dagli articoli 5 e 128 della Costituzione. Il coordinamento fra la competenza regionale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e l’originaria posizione costituzionale di autonomia di questi ultimi comporta quindi che le determinazioni regionali relative alla creazione o alla soppressione delle comunità montane, per le conseguenze concrete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul modo di esercitarsi dell’autonomia comunale, debbano necessariamente coinvolgere gli stessi comuni interessati, con modalità che la legge regionale deve prevedere per assicurare la necessaria efficacia della partecipazione comunale.

Giurisprudenza richiamata:

* sulla portata innovativa della Legge costituzionale 2 del 1993, che “disegna il quadro delle competenze delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali” conferendo loro una potestà legislativa con “carattere di esclusività”: Corte costituzionale, sentenza n. 415 del 1994
* sul raccordo funzionale tra gli enti locali e tra questi e la Regione e sul ruolo della Regione stessa come “centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali”: Corte costituzionale, sentenza n. 343 del 1991
* in riferimento alle competenze comunali aventi diretto fondamento nell’articolo 128 della Costituzione: Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 1997

a cura di Giuseppe Conte