La mancanza di pianificazione territoriale ed urbanistica non può essere di ostacolo all’eventuale esclusione di un progetto dalla VIAT.A.R. TOSCANA, Sez. II – 25 Maggio 2009, n. 888

25.05.2009

Con la sentenza n. 888/2009, il Tar Toscana affronta nel merito due ricorsi. Il ricorso iscritto al n. 1126/07 R.G. è rivolto contro il decreto regionale del 23 marzo 2007, mediante il quale è stata disposta – con prescrizioni – l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo al parco eolico “La Miniera”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina ad opera della controinteressata CO.SVI.G., società a partecipazione pubblica. Il successivo ricorso n. 1416/08 R.G., che vede l’intervento “ad adiuvandum” del WWF Italia, è invece diretto nei confronti dell’autorizzazione unica, in data 23 giugno 2008, alla costruzione ed esercizio dell’impianto predetto, nonché del piano particellare di esproprio contemplato dal progetto autorizzato. I motivi delle impugnazioni sono dichiarati non fondati dalla Corte. Infatti, se il giudizio circa l’impatto ambientale del progetto, ai fini del c.d. “screening”, deve prendere in considerazione eventuali profili di incompatibilità fra il progetto e la pianificazione territoriale ed urbanistica vigente (si veda in particolare il comma 2, lett. b), del citato art. 11 l.r. n. 79/98, e l’Allegato D della medesima legge), non per questo si può legittimamente sostenere che l’assenza di pianificazione territoriale ed urbanistica abbia come conseguenza necessitata l’esito negativo della verifica, laddove il progetto superi il vaglio condotto alla luce di tutti gli altri elementi indicati dal legislatore per determinare la sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate (si vedano l’Allegato al D.Lgs. n. 152/06 e, ancora una volta, l’Allegato D alla l.r. n. 79/98, dai quali non è in alcun modo desumibile che la mancanza di pianificazione possa essere di ostacolo all’eventuale esclusione di un progetto dalla VIA).

a cura di Laura De Vito